Art. 1.
(Unificazione dei contratti di lavoro).

      1. Ai rapporti discendenti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, riconducibili o meno ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2094, 2094-bis e 2095 del codice civile, come sostituiti e introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché le disposizioni contenute nel libro V, titolo II, capo I, sezione III, del codice civile medesimo, e le leggi speciali vigenti in materia di lavoro.
      2. Ai rapporti di collaborazione riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro si applicano, ricorrendone i requisiti sostanziali, le disposizioni di cui all'articolo 5.
      3. Per i titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso pubbliche amministrazioni sono indette apposite procedure concorsuali assuntive.
      4. Gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono abrogati.